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training e solutions di ing. andrea lionzo

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LE NOSTRE ATTIVITA' AVVENGONO IN TRENTINO e VENETO, ci teniamo a precisare che ove Vi portiamo siamo autorizzati ad accendere il fuoco di bivacco nel rispetto delle leggi vigenti Comunali, Provinciali e Nazionali.

NORMATIVA, LEGGI E SPORT:

Delibera CONI 1566 dicembre 2016 e seguenti:

Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la delibera CONI con l’elenco delle discipline sportive riconosciute.

LO STATUTO DI UNA ASD – le clausole statutarie sono regole interne che i soci si danno al fine di operare nel rispetto di determinate finalità, per conseguire una serie di obiettivi. Tali regole vanno poi osservate in concreto: se mi accorgo che le attività statutarie non rientrano fra quelle espressamente previste negli elenchi CONI, non serve assolutamente a niente inserire in statuto attività sportive presenti nell’elenco se poi esse non vengono di fatto praticate, oppure cambiare nome alle attività offerte ai frequentatori, sotterfugio ancora peggiore che può nascondere intenzionale illegalità.

E comunque, per le attività svolte che non rientrano fra le discipline CONI, il problema resta molto delicato.

In sintesi, se il club non ha più possibilità di essere riconosciuta dal CONI, decade dal registro: sta al comitato provinciale della mia Federazione o Ente di promozione sportiva mantenere l’affiliazione, che tuttavia non darà luogo all’iscrizione al registro CONI ma potrà semmai servire per la valenza sociale se l’ente di affiliazione è riconosciuto dal Ministero dell’Interno.

Senza il riconoscimento CONI è vietato detassare i proventi derivanti dalle iscrizioni a corsi e lezioni, che saranno conseguentemente gravati di IVA e costituiranno ricavi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, fatta salva la possibilità di aderire a regimi fiscali forfetari che possono ridurre (ma non azzerare) il peso delle tasse.

Senza il riconoscimento CONI, inoltre, non è possibile erogare rimborsi sportivi a istruttori, insegnanti, atleti, collaboratori: è estremamente probabile che detti emolumenti, stante la continuità del rapporto instaurato, obblighino addirittura agli adempimenti del datore di lavoro aziendale e ai pagamenti dei contributi previdenziali e delle imposte sul reddito, salvo capire se possano sussistere i presupposti per contratti diversi dal lavoro subordinato, il che non esenta a priori né dal pagamento di imposte e contributi, né da altri specifici adempimenti del sostituto di imposta.

Nel caso in cui l’associazione o società sportiva svolga sia attività riconosciute dal CONI, sia attività non previste dall’elenco, si dovrà prestare estrema attenzione perché per le prime sarà possibile continuare a fruire delle descritte agevolazioni, mentre per le seconde non si potrà più.

Nel caso in cui non si possano distinguere le une dalle altre, le cose si complicano alquanto poiché, senza un criterio oggettivo, riscontrabile e documentato di differenziazione, si ricade nell’ambito più gravoso e oneroso, con decadenza delle agevolazioni.

"Noi siamo quello che facciamo, sempre. L'eccellenza non è un atto ma un'abitudine." - Aristotele (filosofo)


Saremo lieti di darvi maggiori informazioni sulle soluzioni pensati per Voi.

"Rispettare le leggi è un aiuto ... non un limite" (Andrea Lionzo)

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